DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ANIMALE

La Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, redatta dalla Lega internazionale dei diritti dell'animale, è stata presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico e scientifico; successivamente è stata proclamata a Parigi presso la sede dell'UNESCO, il 15 ottobre 1978, presenti Remy Chauvin, etologo e scrittore, Alfred Kastler, premio Nobel per la fisica, S.E. Hamza Boubakeur, rettore dell' Istituto Mussulmano della Moschea di Parigi, il prof. Georges Heuse.
La delegazione italiana era costituita dalla dr. Laura Girardello, dal dr. Giovanni Peroncini, dal prof. Mario Girolami e dalla prof. Clara Genero

 

Considerato
che ogni animale ha diritti,
Considerato
che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la Natura e contro gli animali,
Considerato
che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo,
Considerato
che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano,
Considerato
che il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini fra loro,
Considerato
che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare, comprendere, rispettare ed amare gli animali,

 

SI PROCLAMA:

 

Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all'esistenza.

Articolo 2
1 - Ogni animale ha diritto al rispetto
2 - L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali, o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.
3 - Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure ed alla protezione dell'uomo.

Articolo 3
1 - Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.
2 - Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, ne angoscia.

Articolo 4
1 - Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere nel suo ambiente naturale, terrestre, aereo o acquatico ed il diritto di riprodursi.
2 - Ogni privazione della libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Articolo 5
1 - Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
2- Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6
1 - Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua longevità.
2 - L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7
1 - Ogni animale che lavora ha diritto a limiti ragionevoli della durata e dell'integrità del lavoro, ad un'alimentazione adeguata ed al riposo.

Articolo 8
1 - La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale sia di ogni altra forma di sperimentazione.
2 - Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Articolo 9
1 - Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà o dolore.

Articolo 10
1 - Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo.
2 - Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.

Articolo 11
1 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12
1 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.
2 - L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13
1 - L'animale morto deve essere trattato con rispetto.
2 - Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.

Articolo 14
1 - Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.
2 - I diritti dell'animale devono essere difesi dalla Legge come i diritti dell'uomo.

 

Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 agosto 1993